Il tanto atteso D.L. 17/2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 01/03/2022 e prevede misure per l’efficienza energetica e la riconversione e altri interventi a favore elle imprese e delle utenze domestiche, per un ammontare di quasi 8 miliardi di euro: 5,5 saranno destinati a fare fronte al caro energia e la restante parte andrà a sostegno delle filiere produttive che stanno soffrendo maggiormente in questa fase.
Le misure principali riguardanti il contenimento dei costi energia in bolletta sono:
AZZERAMENTO ONERI ELETTRICITÀ FINO A GIUGNO 2022
- l’annullamento, per il secondo trimestre 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
IVA 5% SU GAS FINO A GIUGNO 2022
- l’applicazione dell’aliquota iva del 5% sulle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;
POTENZIAMENTO DEL BONUS SOCIALE ELETTRICO-GAS
- il riconoscimento, per il secondo trimestre dell’anno 2022, del bonus sociale elettrico e gas ossia di agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute;
RATEIZZAZIONE BOLLETTE
- Per le bollette emesse tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022 è ora possibile richiedere la rateizzazione. La novità, introdotta dall’ultima Legge di Bilancio, prevede la dilazione degli importi fino a 10 rate sia per i clienti del mercato libero che di quello tutelato. Alla rateizzazione sono ammessi soltanto i clienti morosi, vale a dire quelli che hanno fatto scadere il termine per il pagamento delle fatture; non è prevista la possibilità di accordarsi prima della scadenza per dilazionare gli importi. L’offerta di rateizzazione arriva infatti con il sollecito di pagamento o con la messa in mora del cliente. Il fornitore precisa nella comunicazione termini e modalità di pagamento di quanto dovuto. Il pagamento può essere dilazionato per un periodo non superiore a 10 mesi, con il vantaggio che all’importo non vengono applicati gli interessi. Il 50% dell’importo va comunque versato con la prima rata, mentre la restante metà va versata in rate successive di uguale valore. La periodicità dei pagamenti a questo punto segue quella della fatturazione, quindi se la fatturazione è bimestrale, anche la rata dovrà essere pagata ogni due mesi.
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