Sapete quando potete non pagare il canone TV in bolletta? Conoscete i nuovi requisiti per l’esenzione? Se volete sapere quando non si deve pagare, se avete una nonna o nonno con redditi bassi, questo articolo fa per voi! Valchiavenna Energie vi da assistenza anche per queste pratiche!
Il principio di applicazione del Canone TV è molto semplice: anche se non dovresti pagarlo (poiché non hai una Televisione in casa, due contatori elettrici nella stessa abitazione uno intestato a moglie e l’altro a marito; hai più di 75 anni con reddito inferiore a € 8.000,00) l’Agenzia delle entrate presume che i cittadini con intenza elettrica residente (D2) debbano pagare il Canone TV, salvo prova contraria.
In questo articolo vi vogliamo ricordare le categorie di esenzione, e dove reperire i moduli per presentare richiesta di esonero. Il titolare dell’utenza deve autonomamente comunicare all’agenzia delle entrate, proprio tramite apposito modulo, la richiesta.
CONTRIBUENTI CON UTENZA ELETTRICA PER USO DOMESTICO RESIDENZIALE
- Non possesso di un apparecchio TV nell’abitazione dove è attiva l’utenza elettrica.
- Richiesta per esonero presso abitazione di un soggetto deceduto, se si voglia mantenere l’utenza elettrica attiva temporaneamente
- Se è già in corso di pagamento il canone da parte di un componente dello stesso nucleo famigliare (residenza anagrafica). Ad esempio, se vi sono due contatori elettrici che forniscono la stessa abitazione, uno intestato ad un componente, e l’altro ad un secondo componente.
ATTENZIONE: TUTTE LE COMUNICAZIONI DI CUI AL PUNTO 1 HANNO VALORE ANNUALE, E VANNO PERTANTO RINNOVATE!
CITTADINI ULTRASETTANTACINQUENNI
- In presenza di un reddito annuo non superiore ad € 8.000,00.
La comunicazione NON deve essere rinnovata, ma va effettuata una nuova comunicazione in caso di perdita dei requisiti.
ATTENZIONE: Coloro che, in presenza dei requisiti previsti, hanno pagato il canone per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 possono chiederne il rimborso tramite il modello disponibile anche presso gli uffici dell’Agenzia, accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti.
DIPLOMATICI E MILITARI STRANIERI.
Sono esentati dal pagamento del canone tv, per effetto di convenzioni internazionali:
- gli agenti diplomatici, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961;
- i funzionari o gli impiegati consolari, ai sensi dell’articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963;
- i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile;
- i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia, ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951.
Qui sotto trovate link alla pagina dell’agenzia delle entrate con tutti i moduli. Ricordiamo che il limite segnato per gli ultrasettantacinquenni sul sito dell’agenzia è ancora quello del 2017. Il nuovo limite è stato approvato nel febbraio 2018. http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/Canone+TV/Casi+particolari+di+esonero+TV/?page=agevolazionicitt
A Chiavenna potete anche informarvi presso lo sportello dell’agenzia delle entrate presso la Comunità Montana, al seguente numero: 0343 33066
Restiamo a disposizione!
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